Macchine operatrici eccezionali

 

Per la categoria delle macchine operatrici eccezionali di cui all'art. 114 del Codice come l’autogrù è rilasciata un'autorizzazione per una durata massima di 12 mesi, rinnovabile.

La domanda di autorizzazione e di rinnovo da presentarsi è assoggettata all’imposta di bollo.

Per il rinvio normativo del c. 3 dell’art 114 alle macchine operatrici si applicano le norme previste dal c. 8 dell’art. 104 per le macchine agricole; l’art. 306 del Regolamento di esecuzione dispone che alle macchine operatrici eccezionali, di cui all’art. 58 del Codice si rilasci un’autorizzazione alla circolazione pari a quella prevista per le macchine agricole eccezionali sulla base di quanto prescrive l’art. 268 del Regolamento. 

L'unica eccezione è che la validità temporale dell’autorizzazione per le macchine operatrici sia annuale e non biennale (così come disposto dall’art. 15 della L. n. 120/10); per le procedure di rinnovo valgono le stesse regole dettate per le macchine agricole eccezionali salvo che per la durata di validità che è di anni 1.

Queste macchine operatrici, eccedenti i limiti di sagoma e massa limite degli articoli 61 e 62 del Codice sono dotate di speciali attrezzature - permanentemente installate - atte ad effettuare specifiche operazioni di lavoro (si noti che tali macchine, pur assoggettate alle norme di quelle agricole, ricadono nell’art. 62 del Codice e non nel 104 per quanto attiene il limite di massa). 

Per la loro massa eccezionale, il c. 6 dell’art. 268 prevede nello specifico che il rilascio dell’autorizzazione, sia assoggettato al pagamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada in via convenzionale, secondo quanto disposto ai cc. 4 e 5, lett. a) e b), dell’art. 18 del Regolamento da versarsi, in soluzione non inferiore a 1/3 di quella annuale.

Per questi trasporti sono state individuate le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) della regione Emilia – Romagna transitabili dai mezzi aventi portata fino a 100 tonnellate che, per caratteristiche di tracciato e dimensioni, risultano atte a consentire lo svolgimento dell'attività in parola.

Dette strade, sono inserite nell'"Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" (ARS), di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012). 

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’elenco di dette strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito.

Pertanto, nel caso di controllo, l’elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, etc.) ovvero, su copia cartacea recante la data del transito.

Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell’inizio di ciascun viaggio, l’elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l’effettiva percorribilità della strada ai sensi dell’art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR. n. 495/92).  

Nel caso si prospetti la necessità di circolare su tratti stradali non compresi tra quelli elencati nel provvedimento di autorizzazione, si ritiene che l’autorizzazione possa essere estesa anche a tali tratti (con un atto di integrazione), senza corresponsione di ulteriore indennizzo, e per il periodo di tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opere, a condizione che l’originaria interdizione si a dovuta esclusivamente ad esigenze di viabilità, e non anche a limitazioni strutturali dei manufatti stradali ed opere d’arte.

Per la circolazione di prova (art. 98 Cod.) o con targa provvisoria (art. 99 Cod.)e le relative autorizzazioni dovute, consultare la pagina delle macchine agricole.

Alcune annotazioni

Le norme pratiche di attuazione della Legge regionale n. 3/99 e smi, dispongono che oltre a quanto disciplinato dal Regolamento del Codice della strada che prescrive l’obbligo di scorta tecnica con larghezza della macchina oltre i metri 3,20 che tale imposizione venga a ricorrere anche su strade inferiore a m. 6,00 e con larghezza del veicolo inferiore ai 3,20 metri o quando la sporgenza del braccio della macchina sia superiore a m. 2.50 dal limite anteriore del veicolo ed in casi critici per la circolazione, con il raddoppio dei veicoli (presegnalatori) adibiti alla scorta stessa.

In relazione all’uso di queste macchine è importante ricordare, onde fugare qualunque dubbio così come sorto in passato che, l’autogrù classificata macchina operatrice, non può adibirsi  "al soccorso stradale"; infatti, l’art. 12 del Reg. del NCdS prescrive che "il traino per il soccorso stradale o rimozione di veicoli" deve essere effettuato da autoveicoli ad "uso speciale" (v.u.s.) adibiti specificatamente a tale attività.

A rafforzamento di quanto già affermato, va peraltro sottolineato che queste macchine operatrici sottostando alle stesse norme delle altre macchine agricole, non possono circolare in autostrada anche se, a differenza di quest’ultime, quelle individuate dalla carta di circolazione, possono invece transitare sulle grandi arterie extraurbane nonostante la loro ridotta velocità (Km/h. 40).

 

 
 
Autorizzazioni:

Per inoltrare correttamente la domanda di autorizzazione, è necessario compilare il format contenuto all’interno dello sportello telematico Trasporti eccezionali on line