Autocertificazione

 

L'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", stabilisce che è possibile autocertificare la conformità all'originale di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, e con particolare riferimento è possibile l'autocertificazione della carta di circolazione.
Sempre ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico la suddetta autocertificazione è esente dall'imposta di bollo.
Ai sensi dell'art. 38 del citato Testo, la dichiarazione di conformità è sottoscritta dall'interessato davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, del documento di identità del dichiarante, all'Ufficio tramite un incaricato, via fax oppure a mezzo posta.
In sostituzione di queste procedure, è possibile presentare all'Ufficio la fotocopia semplice della carta di circolazione esibendo, contestualmente, l'originale della stessa (che sarà immediatamente restituita dopo averne presa visione).