Scuole nautiche

Le Scuole Nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle città metropolitane nelle quali è ubicata la sede principale o le eventuali sedi, ai sensi dell'art. 49-septies del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 ed ai sensi regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 142 del 2023.

Alla Provincia di Bologna è subentrata la Città metropolitana di Bologna, in capo alla quale è stata confermata la titolarità delle funzioni autorizzatorie e di controllo afferenti al trasporto privato (compresa pertanto l'attività in questione), in forza dell'art. 25 comma 5 della L.R. 13/2015 che dà attuazione all'art. 1 comma 85 lett. b) della L. 56/2014.

Le Scuole Nautiche che hanno la sede principale nel territorio provinciale bolognese ricadono nella competenza della Città Metropolitana di Bologna.

Per avviare l'attività di scuola nautica, l'impresa interessata deve esser in possesso dei requisiti di cui all'art. 49-septies del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 e rispettare le prescrizioni contenute all’interno del regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 142 del 2023.

Per la nuova apertura di una scuola nautica il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve presentare (ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come modificato dall’art. 49, c. 4-bis, della L. 122/2010 e dell'art. 1 del D.Lgs. 222/2016) alla Città metropolitana di Bologna - Ufficio Amministrativo trasporti competente Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata da:

  • dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche con riferimento alla normativa antimafia (Decreto Legislativo 6/9/2011 n. 159) per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e gli stati previsti dall'art. 46 DPR 445/2000;
  • degli atti di notorietà per quanto riguarda tutti i fatti previsti dall'art. 47 DPR 445/2000;
  • attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa di settore (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Ufficio). 

La SCIA è necessaria per ogni ulteriore sede che l'impresa intenda avviare per territorio di ubicazione della sede principale e ricadente nella competenza territoriale della Città metropolitana di Bologna.

 

Si evidenzia infatti che il D.Lgs. n. 222/2016 (art. 1) ha stabilito l'applicazione - vincolante dal 1/07/2017 - alle scuole nautiche del regime di SCIA, conseguentemente l’apertura di nuova attività di scuola nautica, così come le successive variazioni (societarie o gestionali) di attività già esistenti può essere operata dalla data della presentazione della SCIA alla Città metropolitana, senza ulteriori adempimenti.

Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA, l'Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effettioppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile - un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.

In particolare il controllo attiene alla conformità dei requisiti tecnici, amministrativi e professionali dichiarati (del titolare/legale rappresentante, degli altri componenti dell'impresa, del personale docente operante nell'organico dell'impresa, la verifica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico, nonché dell'adeguatezza dei locali, sede dell'attività) a quanto previsto dalla normativa vigente. Presso i locali di norma l'Ufficio effettua, entro i tempi del citato controllo, specifico sopralluogo.

 

L'impresa deve inoltre disporre di adeguata capacità patrimoniale secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 49-septies del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e dall’art. 4 del regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 142 del 2023, a valere per tutte le sedi della medesima impresa.

Attualmente inoltre, per il personale operante nell'Impresa, in relazione all'inserimento nel relativo organico, l'Ufficio provvede, su richiesta, anche al rilascio di apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso ai pubblici uffici di altre amministrazioni (UMC, PRA.).

Anche chi già esercita attività di nautica (in base a titolo autorizzativo, sotto il regime previgente al 30/06/2017) ricorre alle procedure in SCIA, senza alcun pregiudizio per gli eventuali diritti acquisiti per l'attività in argomento; in particolare è tenuto a comunicare all'Ufficio competente della Città Metropolitana le variazioni riguardanti il personale, la sede, l'impresa e le dotazioni materiali, per le annotazioni e verifiche di competenza, per cui si rinvia ai rispettivi procedimenti. Le scuole nautiche già in esercizio infatti adeguano lo svolgimento della propria attività alla disciplina di cui all'articolo 49-septies del codice e al regolamento adottato con Decreto MIT n. 142/2023 entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento avvenuta il 31 ottobre 2023 ovvero entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione.

La SCIA infatti deve essere presentata in relazione a tutte le modifiche riguardanti l'attività di scuola nautica quali: il trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali, l’apertura di ciascuna ulteriore sede secondaria rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, a eccezione della capacità finanziaria, che è dimostrata per la sola sede principale, la modifica o integrazione della tipologia di attività svolta, l’inserimento, sostituzione, distoglimento delle unità da diporto adibite all’esercizio dell’attività e la variazione dell’organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico.

In merito, al fine di garantire la continuità dell'attività di impresa nelle ipotesi di variazione di sede e di modifiche societarie o ancora di conferimento o trasferimento di azienda, l'Ufficio, in relazione al nuovo regime di SCIA introdotto per le scuole nautiche, ha adeguato l'atto in precedenza adottato (determina dirigenziale n. 1133 Pg. 63539 del 15/11/2016) con atto Pg. n. 39123 del  21/06/2017 “ Criteri ed Orientamenti dell'Ufficio Amministrativo Trasporti ”  recependo la prassi consolidata riferita anche al comparto autoscuole (si veda ALLEGATO C).

Qualora le imprese intendano effettuare delle modifiche relative il subingresso nell’attività tramite atti di cessione o conferimento d’azienda, fusione per incorporazione, scissione, donazione, comodato, affitto di azienda, successione o altre cause di subentro ovvero la modifica della ragione sociale o denominazione dell’impresa ovvero una variazione della composizione societaria per cessione o variazione di quote societarie o del capitale sociale che può intervenire con o senza variazione della ragione sociale sarà sufficiente una comunicazione all’ufficio trasporti in luogo della SCIA.

 

 

Il titolare di autorizzazione che rinuncia all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica deve comunicarlo in SCIA alla Città Metropolitana di Bologna che provvede alla revoca dell'originaria autorizzazione.

 
 
Contatti

Servizio amministrativo Trasporti

Dott.ssa Lisa Mazzoni

Sede: Via Benedetto XIV, 3 - 40125 Bologna

Telefono: 051.659 8514

Fax: 051.659 8890  

E-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it  

 

Orario di apertura al pubblico: martedì dalle 9.00 alle 13.00 (solo su appuntamento telefonico)

Orario di ricevimento telefonico: tel. 051.659 8373 - 8514 lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00