Officine di revisione

La descrizione completa ed approfondita della normativa e dei relativi procedimenti relativi all'attività di officine di revisione è rimandata alle sezioni sottostanti "Procedimenti e Modulistica" - "Normativa Disposizioni". 

Le Officine di revisione sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa della Provincia, ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112.

Alla Provincia di Bologna è subentrata dall'1/01/2015 la Città metropolitana di Bologna, in capo alla quale è stata confermata la titolarità delle funzioni autorizzatorie e di controllo afferenti al trasporto privato (compresa pertanto l'attività in questione), in forza dell'art. 25 comma 5 della L.R. 13/2015 che dà attuazione all'art. 1 comma 85 lett. b) della L. 56/2014.

Le imprese che intendono svolgere attività di revisione dei veicoli devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 8 del Codice della Strada. Dette imprese, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del DPR 558/1999 ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1 della L. 5/2/1992 n. 122 (meccanica/motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista); qualora intendano avviare l'attività di revisione in più sedi operative dovranno dimostrare l'attivazioni di tutte le citate attività della L. 122/92 in ciascuna sede operativa.

Le Officine di revisione che hanno sede nel territorio provinciale bolognese ricadono nella competenza della Città metropolitana di Bologna.

Chi vuole ottenere l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di revisione presenta apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna che verifica, nei tempi procedimentali previsti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del DPR 16.12. 1992 n. 495 da parte delle Imprese con le caratteristiche sopra indicate e di tutti gli ulteriori requisiti specificamente indicati, previa acquisizione della comunicazione antimafia in conformità ai contenuti DLgs 159/2011.
I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono contenuti nell'art. 240 del DPR 495/1992 e sono verificati dalla Città metropolitana ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Chi è già titolare di autorizzazione per l'attività in argomento, comunica alla Città metropolitana le variazioni riguardanti il personale con qualifica di Responsabile Tecnico, la sede e l'impresa che possono comportare il rilascio di ulteriori specifiche autorizzazioni. L'Ufficio preposto procede al rilascio di un'autorizzazione alle imprese di autoriparazione quando si verificano anche i seguenti eventi: trasferimento di sede, ampliamento o riduzione dell'attività, in relazione alle diverse tipologie di veicoli per i quali si effettua la revisione.

L'Ufficio rilascia un'autorizzazione in sostituzione, al fine di garantire la continuità dell'attività di revisione, nelle ipotesi di modifiche rilevanti e sostanziali secondo criteri che l'Ufficio (recependo la prassi consolidata) ha adottato con la determinazione dirigenziale n. 280 (75 KB) Pg. 17462 del 21.3.2017, ossia per trasformazioni societarie oppure modifiche dei componenti societari rilevanti (in quanto riguardanti, a seconda dei casi, oltre il 50% delle quote o del capitale sociale), per trasferimento del complesso aziendale e altresì per conferimenti di imprese individuali in società. Negli altri casi, l'ufficio comunica invece solo una presa d'atto.

L'autorizzazione è altresì necessaria nelle ipotesi di inserimento/distrazione del Responsabile Tecnico.


AVVISO IMPORTANTE:
Modulistica in corso di revisione a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 446 del 15/11/2021.
Si invita l'utenza a contattare l'ufficio.

Informiamo che sulla G.U. n. 279 del 23 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 446 del 15 novembre 2021 relativo all'aggiornamento della disciplina sulla revisione dei veicoli pesanti che consente la revisione dei veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate a centri esterni autorizzati.
Il Decreto disciplina il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati e prevede competenze a livello provinciale per il rilascio delle autorizzazioni – che hanno durata quinquennale e sono rinnovabili previa richiesta dell'operatore – dopo la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

  1. Iscrizione in almeno uno dei registri professionali riconosciuti;
  2. Esibizione di documenti attestanti la capacità finanziaria;
  3. Possesso di struttura organizzativa e dotazione di personale idonee a svolgere la funzione di verifica e prova dei veicoli pesanti;
  4. Documenti attestanti l'imparzialità e l'obiettività dei controlli tecnici.


Detto Decreto stabilisce inoltre:

  • le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all'attività di revisione dei veicoli pesanti;
  • l'istituzione di un registro generale degli operatori autorizzati alle attività di revisione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
  • il regime di autorizzazione degli ispettori e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
  • la composizione e la nomina delle commissioni per l'esame degli ispettori, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore.


Le norme relative alle tariffe applicabili verranno invece fissate in un apposito decreto interministeriale.

 

Per le variazioni di attrezzatura ora di competenza dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna  si rinvia al link  VARIAZIONI DI ATTREZZATURA

Il titolare di autorizzazione che rinuncia all'esercizio dell'attività di autoriparazione deve comunicarlo alla Città metropolitana di Bologna che provvede alla revoca dell'autorizzazione.

 

REGISTRO DELLE REVISIONI IN MODALITA' INFORMATICA

Com'è noto alle officine autorizzate alla revisione, con circolare del 22/10/2014 prot.23327, il Ministero dei Trasporti ha comunicato che il Registro delle Revisioni nell'attuale formalità viene eliminato e sostituito da procedure informatiche eliminando l'obbligo della vidimazione presso la Città Metropolitana di Bologna.

I software PCP devono gestire il Registro informatico delle revisioni e devono essere in grado, su richiesta degli organi competenti, di stampare il registro aggiornato.

Si comunica pertanto che l'ufficio scrivente non provvede più alla vidimazione del Registro revisioni.

Si allega la circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22/10/2014 (1335 KB).

 

 
 
 
 
Contatti

Servizio amministrativo Trasporti

Dott.ssa Claudia La Rocca - Patrizia Maestrale

Sede: Via Benedetto XIV, 3 - 40125 Bologna

Telefono: 051.659 8173 - 051.659 8119

Fax: 051.659 8890  

E-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it  

 

Orario di apertura al pubblico: martedì dalle 9.00 alle 13.00 (solo su appuntamento telefonico)

Orario di ricevimento telefonico: tel. 051.659 8173-8119 lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00