Imprese di consulenza automobilistica

 

L'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte delle Province/Città metropolitane, ai sensi della Legge 8/08/1991, n. 264, come modificata dalla Legge 4/01/1994, n. 11 e può essere esercitata sia da società che da imprese individuali.

 

Con Determina I.P. n. 4421/2021 P.G. 69505 del 18/11/2021, è stata disposta, anche alla luce di normative intervenute in contrasto con il principio del contingentamento e di pareri formulati dalle autorità competenti, la disapplicazione delle disposizioni relative alla programmazione numerica delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex art. 2 comma 2 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e s.m.i.. Pertanto, attualmente, l'attività di Impresa di consulenza automobilistica non è più soggetta a contingentamento.

 

È stato anche adottato con delibera di Consiglio Metropolitano n. 42 del 22/11/2023 il “Regolamento per l’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” per normare il comparto e introdurre il regime di SCIA e l'esercizio dell'attività di controllo sulle imprese.

 

Per poter esercitare l’attività di impresa di consulenza automobilistica è necessaria la titolarità - in capo ad almeno una delle figure individuate dalla normativa –  dell'Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività (artt. 4 e 5 L. 264/1991) e dei requisiti morali previsti.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa devono presentare, ai sensi dell’art. 19 della L.241/1990, alla Città metropolitana di Bologna apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata da:

  • degli atti di notorietà per quanto riguarda tutti i fatti previsti dall' art. 47 DPR 445/2000;
  • adeguata capacità finanziaria secondo quanto previsto dal D.M. 11/1992.
  • attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Ufficio).


Dalla data di presentazione della SCIA alla Città metropolitana di Bologna, l'impresa può immediatamente avviare la nuova attività o continuare l'attività già iniziata, senza ulteriori adempimenti.


Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla presentazione della SCIA l'Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, quali i requisiti soggettivi del titolare/legale rappresentante, degli altri componenti dell'impresa e del personale dipendente operante nell'organico dell'Impresa di consulenza, nonché l'adeguatezza dei locali, sede dell'attività (composizione, superficie e disponibilità degli stessi), con il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, oppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile - un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per provvedervi.


L’ufficio di norma effettua, entro i 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della SCIA, specifico sopralluogo per la verifica dei locali ove viene svolta l’attività.

Anche alla apertura di ulteriori sedi, alla cessione del complesso aziendale o trasferimento del ramo di azienda, così come in caso di conferimento di imprese individuali in società e di trasformazione societaria a seguito di fusione per incorporazione o scissione si applica la SCIA e viene garantita la continuità nell’esercizio dell’attività nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2112 del Codice Civile, i cui contenuti gli interessati si impegnano a rispettare con apposita dichiarazione.

Se l'impresa dispone di una pluralità di studi di consulenza, per la seconda sede, il responsabile professionale deve sempre essere nominato e può essere anche un dipendente o institore (art. 2203 e seguenti del Codice Civile), la cui nomina deve avvenire mediante apposita procura da predisporsi nei termini di cui al Codice Civile e da registrarsi alla competente CCIAA. In entrambi i casi il responsabile professionale deve garantire la sua presenza in orario di apertura al pubblico.


Chi è già titolare sul territorio provinciale di un'impresa di consulenza automobilistica, è tenuto a presentare apposita Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA)
all'Ufficio competente della Città metropolitana per le variazioni riguardanti:

  • il responsabile professionale L. 264/91;
  • la variazione di sede dell'impresa,


a modifica dell'autorizzazione già rilasciata o della SCIA abilitante l’esercizio dell’attività (si rinvia ai relativi procedimenti e modulistica).

L’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione che intervenga nella vita dell’impresa, anche di tipo gestionale e operativo:

  • variazione societaria per ingresso/recesso di uno o più soci/amministratori o variazione delle quote societarie che NON comporti la variazione del responsabile professionale L. 264/91, variazione della denominazione sociale/ragione sociale o forma giuridica dell’impresa senza modifica del Codice Fiscale;
  • decesso o incapacità fisica del responsabile professionale dello studio di consulenza per un periodo superiore a 30 (trenta) gg;
  • variazione del personale dipendente e/o dei collaboratori familiari;
  • cessazione dell’attività;
  • lavori di ristrutturazione dei locali;
  • esercizio di attività diverse negli stessi locali.


Per il personale dipendente operante nell'Impresa di consulenza, l'Ufficio provvede, su richiesta, anche al rilascio di apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso ai pubblici uffici di altre amministrazioni (UMC, PRA.)

In caso di impedimento del responsabile professionale allo svolgimento dell’attività causa decesso o incapacità fisica del responsabile stesso deve essere comunicato il proseguimento in via provvisoria dell’attività di consulenza: in tale ipotesi, e negli altri casi previsti dalla legge, l'esercizio provvisorio di 2 (due) anni può esser prorogato per giustificati motivi di 1 (uno) ulteriore anno, con apposita comunicazione (si rinvia al relativo procedimento e modulistica).

Gli interessati devono inoltre preventivamente comunicare all'Ufficio competente della Città metropolitana:

  • lavori per ristrutturare e/o ampliare e/o ridurre la sede dell'Impresa di consulenza impegnandosi a rendere nota l'avvenuta conclusione dei lavori realizzati;
  • lo svolgimento di attività ulteriori e diverse all'interno dei locali dell'Impresa di consulenza autorizzata (si ricorda che sono compatibili solo le attività riconducibili alla circolazione dei mezzi di trasporto, si rinvia alla tabella A) art.1 L.264/91).


L’impresa deve inoltre comunicare, a mezzo pec, ogni variazione che intervenga nello svolgimento dell’attività, per cui anche:

  • Variazione degli orari di apertura dello studio di consulenza;
  • Variazione della capacità finanziaria;
  • Variazione del tariffario.

 

Delegazioni dirette e indirette ACI che svolgono attività di consulenza L.264/91

Nelle ipotesi di delegazioni dirette e indirette ACI (Automobile Club Bologna), la SCIA di nuova apertura e le SCIA relative a modifiche societarie e gestionali e la comunicazione di cessazione dell’attività devono essere presentate dal Direttore dell'Automobile Club Bologna ad eccezione di:

  • ingresso, recesso di uno o più soci o variazione delle quote societarie, che non comporti la sostituzione del responsabile professionale dello studio di consulenza;
  • variazione della denominazione/ragione sociale o forma giuridica dell’impresa senza modifica del codice fiscale;
  • decesso o incapacità fisica del responsabile professionale dello studio di consulenzaper un periodo superiore a 30 (trenta) giorni


che dovranno essere presentate dall’impresa stessa, corredate da apposito nulla osta rilasciato dal Direttore dell’Automobile Club Bologna.

 
 
 
 
Contatti
 

Servizio amministrativo Trasporti

Rossana Tana

Sede: Via Benedetto XIV, 3 - 40125 Bologna  

Telefono: 051.659 8191 - 051.659 8373  

E-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it  

 

Orario di apertura al pubblico: martedì dalle 9.00 alle 13.00 (solo su appuntamento)